Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 61 (BUR n. 112/1999)
NORME PER L'ACQUISIZIONE DI SEDI FERROVIARIE DISMESSE
Art. 1 - Finalità.
1.Al fine di consentire l'utilizzazione, per interventi di pubblico interesse, di aree del territorio regionale già sedi di linee ferroviarie oggi dismesse ovvero di immobili di pertinenza ferroviaria non più utilizzati, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 con gli enti locali, enti gestori di aree protette interessati e con i soggetti proprietari.
2.Negli accordi di programma di cui al comma 1 vengono definiti la quota di cofinanziamento a carico regionale, entro il limite dell'ottanta per cento della spesa prevista, i tempi e le modalità di intervento, nonché le competenze e gli oneri a carico di ciascun ente.
3.I criteri per l'ammissione a cofinanziamento regionale degli interventi di cui ai precedenti commi, sono determinati con provvedimento della Giunta regionale, attribuendo priorità, in fase di prima attuazione, all’acquisto di immobili e di sedi ferroviarie dismesse che consentano la realizzazione di percorsi ciclabili di valenza regionale.
4.L’acquisto, anche per stralci successivi, delle sedi della linea ferroviaria dismessa Treviso Ostiglia, da parte degli enti di cui al comma 1, è vincolata alla realizzazione di un percorso ciclabile a valenza interprovinciale o regionale.
Art. 2 - Norma finanziaria.
1.Agli oneri derivanti dall'applicazione dell’articolo 1, quantificabili in lire 3 miliardi, si provvede ai sensi dell’articolo19, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42, mediante utilizzo dell’importo accantonato nella partita n. 14 del capitolo n. 80230 denominato “Fondo globale spese d'investimento”, per l'anno 1999. (1)
2.Nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000 viene istituito il capitolo n. 45300 denominato “Contributi per l'acquisizione di sedimi ferroviari dismessi”, con lo stanziamento di lire 3 miliardi in termini di competenza.
3.Per gli esercizi finanziari successivi al 2000, lo stanziamento del capitolo di cui al comma 2 sarà determinato ai sensi dell’articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni. (2)
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note
(1) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
(2) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
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