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Legge 19 ottobre 1998, n. 366 (1)

Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (2)

Art. 1

La presente legge detta norme finalizzate alla valorizzazione ed allo sviluppo della mobilità ciclistica.

Art. 2

1. Alle regioni è affidato il compito di redigere i piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a redigere il piano sulla base dei progetti presentati dai comuni, limitatamente alla viabilità comunale, e dalle province, con riguardo alla viabilità provinciale e al collegamento fra centri appartenenti a diversi comuni. I progetti sono predisposti nel quadro di programmi pluriennali elaborati dai predetti enti, che pongono come priorità i collegamenti con gli edifici scolastici, con le aree verdi, con le aree destinate ai servizi, con le strutture sociosanitarie, con la rete di trasporto pubblico, con gli uffici pubblici e con le aree di diporto e turistiche.

2. Le regioni approvano i piani di cui al comma 1, contestualmente disponendo in merito alla ripartizione tra gli enti locali delle risorse del fondo di cui all'articolo 3.

Art. 3

Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è costituito un fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica.

Art. 4

1. Ogni anno, entro il 31 marzo, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, acquisito preventivamente il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Dipartimento per le aree urbane (3) approva la ripartizione della quota annuale del fondo di cui all'articolo 3 tra le regioni. La ripartizione è effettuata:

a) sulla base dei piani regionali di riparto per la mobilità ciclistica di cui all'articolo 2 approvati;

b) in proporzione ai fondi stanziati autonomamente da ogni singola regione per le finalità di cui alla presente legge;

c) sulla base di quanto impegnato nell'esercizio finanziario precedente (4)

2. Il Ministero dei lavori pubblici ed il Dipartimento per le aree urbano (5) concorrono con proprie risorse al finanziamento del fondo di cui all'articolo 3.

Art. 5

Gli enti locali e le loro associazioni realizzano gli interventi previsti dalla presente legge direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici o privati.

Art. 6

Gli interventi, finalizzati al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, possono essere i seguenti:

a) realizzazione di reti di piste ciclabili e ciclopedonali; di ponti e sottopassi ciclabili; di dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico negli incroci con il traffico motorizzato;

b) costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi e custoditi, e di centri di noleggio riservati alle biciclette;

c) messa in opera di segnaletica luminosa, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico;

d) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare l'intermodalità tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico;

e) redazione di cartografia specializzata; posa in opera di cartelli segnaletici degli itinerari ciclabili; attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di informazione per cicloturisti;

f) realizzazione di conferenze, attività culturali ed iniziative educative atte a promuovere la conversione dal trasporto motorizzato a quello ciclistico;

g) progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili turistici e delle infrastrutture ad essi connesse; a tal fine i progetti possono essere inseriti nei programmi elaborati ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2080/93, n. 2081/93, n. 2082/93, n. 2083/93, n. 2084/93 e n. 2085/93, del Consiglio, del 20 luglio 1993, al fine di accedere al cofinanziamento dei fondi strutturali stanziati dall'Unione europea;

h) realizzazione di intese con le Ferrovie dello Stato S.p.a. al fine di promuovere l'intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare con la dislocazione di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto della bicicletta al seguito;

i) realizzazione di intese con le aziende di trasporto pubblico o in concessione per l'integrazione fra detto trasporto e l'uso della bicicletta, nonché predisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici;

l) ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo ed alla sicurezza del traffico ciclistico.

Art. 7

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, è emanato un regolamento con il quale sono definite le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili (6)(6a)

Art. 8

1. L'area di sedime delle ferrovie dismesse o in disuso è utilizzata prioritariamente per la realizzazione di piste ciclabili. Alle regioni è demandato il compito di individuare i tracciati ferroviari utilizzabili a tal fine e di programmare la realizzazione di itinerari ciclabili ad uso turistico seguendo i tracciati medesimi.

2. Gli argini dei fiumi e dei torrenti possono essere utilizzati, fatto salvo il rispetto della normativa vigente, per la realizzazione di piste ciclabili.

Art. 9

1. L'approvazione da parte dei consigli comunali dei progetti di cui all'articolo 2 costituisce, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, variante agli strumenti urbanistici vigenti e la procedura si completa in sede comunale.

2. Al fine di acquisire gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e le approvazioni prescritti per i progetti degli interventi di cui all'articolo 6, può essere convocata un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, cui partecipano tutti gli enti tenuti ad esprimersi sui progetti stessi. 3. Ove l'attuazione degli interventi richieda l'azione integrata e coordinata dell'Ente nazionale per le strade, delle province, dei comuni e delle Ferrovie dello Stato S.p.a., può essere promossa la conclusione di appositi accordi di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 10

1. (7)

2. (8)

3. (9)

4. (10)

5. I programmi di cui all'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

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note

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1998, n. 248.

(2) Vedi, anche, l'art. 18,

(3) Il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri č stato soppresso dall'art. 55, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300

(4) La ripartizione del Fondo per la mobilitā ciclistica č stata approvata con D.M. 7 giugno 2000 (Gazz. Uff. 28 agosto 2000, n. 200), con D.M. 11 aprile 2001 (Gazz. Uff. 28 luglio 2001, n. 174), con D.M. 9 novembre 2001 (Gazz. Uff. 2 marzo 2002, n. 52), corretto con Comunicato 5 giugno 2002 (Gazz. Uff. 5 giugno 2002, n. 130), con D.M. 14 giugno 2002 (Gazz.Uff. 23 settembre 2002, n. 223), con D.M. 24 settembre 2003 (Gazz. Uff. 24 gennaio 2004, n. 19) e con D.M. 31 dicembre 2003 (Gazz. Uff. 29 aprile 2004, n.100).

(5) Il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri č stato soppresso dall'art. 55, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 Vedi, anche, l'art. 41 dello stesso decreto.

(6) In attuazione di quanto disposto nel presente articolo vedi il D.M. 30 novembre 1999, n. 557.

(6a) La Corte costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 9 febbraio 2001, n. 31 (Gazz. Uff. 14 febbraio 2001, n. 7, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimitā costituzionale dell'art.7, sollevata in riferimento agli artt. 8, numeri 5), 6), 17) e 18), e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 dalla Provincia autonoma di Trento.

(7)Aggiunge il comma 4-bis all'art. 13, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, riportato al n.A/CCII.

(8)Aggiunge il comma 2-bis all'art. 14, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, riportato al n. A/CCII.

(9)Sostituisce il primo periodo del comma 4 dell'art. 208, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, riportato al n. A/CCII.

(10)Sostituisce il comma 1 dell'art. 230, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 28<, riportato al n. A/CCII.